Obblighi Formativi Aggiuntivi - OFA
Requisiti e modalità di accesso
Il Corso in Scienze della formazione primaria è a numero programmato e per accedervi è con prova di accesso.
Per l'ammissione al Corso è richiesto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del D.M. 270/2004, il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, a norma delle vigenti disposizioni, come disciplinato dalle indicazioni del M.I.U.R. del 18 maggio 2011, prot. n. 602 e successive integrazioni (http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/). Per l’accesso degli studenti stranieri si fa riferimento alle indicazioni emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Può tuttavia essere riconosciuto valido ai fini dell’accesso al Corso di laurea magistrale il diploma di scuola secondaria superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo. In mancanza di quest’ultimo, eventuali obblighi formativi potranno essere deliberati dal competente Consiglio di Corso di laurea.
Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)
Gli studenti ammessi al Corso di laurea in Scienze della formazione primaria con un punteggio almeno sufficiente in ciascuna delle aree di conoscenze e competenze oggetto della prova d'accesso (ossia 50% di risposte esatte) non devono assolvere agli obblighi formativi aggiuntivi (OFA).
Gli studenti ammessi in mancanza di tale requisito sono tenuti ad assolvere, nel corso dell’anno accademico di ammissione, specifici OFA, assegnati dal Consiglio di Corso di laurea, relativi alle aree di conoscenza e competenza nelle quali non abbiano raggiunto almeno la sufficienza e per i quali sarà prevista una prova di verifica.
Il Consiglio provvederà a nominare una commissione referente, con il compito di effettuare apposite attività a fini di verifica e di esprimerne il relativo giudizio, coordinata da un docente responsabile per l'organizzazione e il coordinamento delle attività volte all'assolvimento degli OFA. In caso di esito negativo di tale giudizio ai fini dell'assolvimento dell'OFA, la commissione referente predisporre quanto opportuno per un ulteriore recupero ai fini del sostenimento di un'ulteriore prova.
Gli OFA vanno assolti entro il primo anno di iscrizione.